Richiedi info Cartabia

SOLUZIONI AUDIO/VIDEO PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROBATORIE SECONDO LA RIFORMA CARTABIA

LA RIFORMA CARTABIA DELLA GIUSTIZIA PENALE

Attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria

In considerazione dell’entrata in vigore del Decreto di riforma del sistema penale, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rinviata al 30 dicembre 2022 dal D.L. n. 162/2022, è opportuno segnalare gli aspetti della nuova legge che toccano da vicino le attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria

In particolare si evidenzia come la Riforma Cartabia abbia apportato varie modifiche al Titolo IV del Codice di procedura penale, intitolato “Attività a iniziativa della polizia giudiziaria”.

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI.

REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DEGLI ATTI.

È stato modificato il sistema di documentazione degli atti processuali per l’attività del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria.

La disciplina generale sulle modalità di documentazione egli atti è contenuta nell’art. 134 c.p.p. che introduce, nei casi previsti dalla legge, la modalità della riproduzione audiovisiva o fonografica che deve accompagnare la redazione del verbale, prevedendo le sanzioni dell’inutilizzabilità o della nullità dell’atto compiuto in caso di violazione:

  1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
  2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo, ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.
  3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica”.

Ciò premesso in generale, rispetto cioè alla documentazione degli atti, successive disposizioni riferiscono la necessità di approntare una specifica modalità di documentazione in relazione al singolo atto da compiere. Per maggiore esemplificazione, la classificazione seguente sarà proposta per modalità.

 

– Documentazione audiovisiva e, solo ove non sia possibile, fonografica

Si possono individuare casi in cui è obbligatorio procedere a documentazione dell’atto con modalità di documentazione audiovisiva e, solo ove non sia possibile (da documentare con annotazione di P.G. specifica e non apparente, data anche la gravissima sanzione processuale che discende dalla violazione dell’obbligo), in modalità fonografica (es. contingente e imprevedibile rottura dell’apparato di videoregistrazione, non prontamente sostituibile).

Ad es. interrogatorio di persona in stato di detenzione (art. 141-bis c.p.p.)

L’art. 141-bis c.p.p. prevede, a pena di inutilizzabilità, l’obbligo della documentazione integrale con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica, dell’interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza.

Si rammenta quindi che, stante la dizione letterale della disposizione, è necessario procedere nelle forme indicate, a prescindere dalla riconducibilità del titolo cautelare detentivo al procedimento cui afferisce l’atto d’interrogatorio.

Mai può essere svolto l’interrogatorio del soggetto in stato di detenzione con sola modalità di verbalizzazione c.d. sintetica.

Infatti, qualora vi sia una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, la legge prevede che si proceda con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.

Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva, mentre la trascrizione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Il Pubblico Ministero che procede all’interrogatorio, ovverosia la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell’interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione. Risulta pertanto che la P.G. debba dotarsi di apparecchi in uso esclusivo all’Ufficio da utilizzare per il compimento dei detti atti.

 

– Documentazione audiovisiva oppure fonografica (verbalizzazione riassuntiva solo a determinate condizioni)

Vi sono poi casi in cui è obbligatorio procedere a documentazione dell’atto con modalità di documentazione audiovisiva oppure fonografica, con possibilità di documentare l’atto per mezzo della verbalizzazione c.d. riassuntiva solo ove sussistano le seguenti condizioni:

  1. a) si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico;
  2. b) sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

Se sussistono entrambi i requisiti, essi dovranno essere documentati con annotazione di P.G. specifica e non apparente, data anche la gravissima sanzione processuale dell’inutilizzabilità che discende dalla violazione dell’obbligo.

Ad es. assunzione di dichiarazioni di persona minorenne, inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità (art. 357, comma 3-ter c.p.).

Tali dichiarazioni sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva oppure fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano situazioni particolari di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

Per il Pubblico Ministero, valgono le analoghe disposizioni di cui all’art. 373 c.p.p., qualora proceda egli stesso al compimento degli atti.

Il Pubblico Ministero che procede all’interrogatorio ovverosia la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell’interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

Va evidenziato che la dizione “in condizione di particolare vulnerabilità” della disposizione richiama quanto già previsto, tra gli altri, dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. e induce a ritenere che la presente disposizione valga per tutte le dichiarazioni da assumere riguardo ai delitti rientranti nel c.d. codice rosso.

Dato il numero amplissimo di casi di concreta applicazione della disposizione appena illustrata,  risulta pertanto necessario che la P.G. si doti di apparecchi audiovisivi in uso esclusivo all’Ufficio da utilizzare per il compimento dei detti atti.

 

– Documentazione fonografica (verbalizzazione riassuntiva solo a determinate condizioni)

Vi sono poi gli altri casi in cui è obbligatorio procedere a documentazione dell’atto con modalità di documentazione fonografica e, solo ove non sia possibile (da documentare con annotazione di P.G. specifica e non apparente), in modalità di verbalizzazione riassuntiva (es. contingente e imprevedibile rottura dell’apparato di registrazione, non prontamente sostituibile; assunzione di informazioni nell’immediatezza per indagini da svolgere prontamente). La violazione comporterà la nullità relativa dell’atto, rilevabile sino alla discussione dell’udienza preliminare.

Ad es. le assunzione di sommarie informazioni ad opera della polizia giudiziaria per le indagini riguardanti taluno dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lettera a) (art. 357, comma 3-bis c.p.p.).

I reati rientranti in tale categoria sono i seguenti:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita- zione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Nel corso delle indagini per tali reati, la polizia giudiziaria procede mediante riproduzione fonografica all’assunzione di informazioni in ogni caso (dunque, anche senza richiesta della persona chiamata a rendere informazioni) tramite strumenti tecnici fonografici idonei, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione (di cui si dovrà dare atto nel verbale, motivando specificamente e senza apparenza sul punto).

Il Pubblico Ministero che procede all’interrogatorio oppure la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell’interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

La violazione della disposizione, ovverosia l’assunzione di sommarie informazioni senza strumento fonografico al di fuori di casi di indisponibilità (es. assunzione di s.i.t. sul posto senza dispositivo d’ufficio per la registrazione; urgenza dell’assunzione in casi di quasi-flagranza o flagranza di reato) comporterà la nullità relativa dell’atto ai sensi dell’art. 179, comma 1, c.p.p., rilevabile sino alla discussione dell’udienza preliminare (o, per analogia, dell’udienza predibattimentale).

 

– Una rilevante novità, in caso di assunzione di informazioni ad opera della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero (artt. 351, comma 1-quater e 362, comma 1-quater c.p.p.) comporta che, in base alle predette disposizioni, la prima diretta alla P.G., la seconda al P.M., è obbligatorio dare SEMPRE avviso alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni, di ottenere, dopo averne fatto espressa richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Tale previsione è di portata generale e riguarda tutti i delitti per cui si procede e necessita di uno specifico adeguamento della modulistica in uso agli Uffici di P.G. e del P.M.

Una volta avvisata la persona informata sui fatti della facoltà di avere fonoregistrato il proprio esame, la stessa dovrà formulare espressa richiesta di avvalersi della facoltà: solo la dichiarazione farà sorgere l’obbligo in capo alla P.G. o al P.M. di procedere a fonoregistrazione dell’atto, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, da motivare specificamente e senza apparenza, dato che la violazione dell’obbligo (mancato avviso o, a fronte della richiesta, verbalizzazione riassuntiva senza dare atto di specifici motivi di indisponibilità) comporta la nullità relativa dell’atto, da eccepire entro la discussione dell’udienza preliminare o di quella predibattimentale.

Il Pubblico Ministero che procede all’interrogatorio o la Polizia Giudiziaria che vi provvede su delega del P.M. devono allegare al verbale redatto in forma riassuntiva il supporto informatico contenente la registrazione audio e video dell’interrogatorio, altresì dando atto nel verbale della strumentazione utilizzata per la registrazione.

La portata generale di applicazione di tale obbligo impone che gli Uffici di P.G. e del P.M. si dotino di strumentazione idonea in esclusivo uso dell'Ufficio.

 

A QUESTO SCOPO LA SOCIETÀ LIVE S.R.L. SI RENDE DISPONIBILE ALLA VENDITA O IL NOLEGGIO DI SOLUZIONI AUDIO/VIDEO NECESSARIE PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROBATORIE

 


Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Nome